SINDACO

Il SINDACO è Il capo dell’amministrazione comunale e, in quanto tale, organo esecutivo del Comune. È membro del consiglio comunale e nomina i componenti della giunta. Dapprima eletto dal consiglio comunale, scelto al proprio interno da almeno 2/3 dei consiglieri e a maggioranza assoluta, in forza della l. n. 81/1993 (modificata dalla l. n. 415/1993) viene ora eletto a suffragio universale direttamente dai cittadini, con criteri diversi secondo che i comuni abbiano più o meno di 15.000 abitanti. Dura in carica 5 anni; di norma chi ha ricoperto due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a 2 anni 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il sindaco ha la responsabilità della funzione di direzione politica del comune, che assume con la presentazione al consiglio delle linee programmatiche del suo governo ed esercita con la nomina dei suoi collaboratori politici e del vertice burocratico, con la definizione degli incarichi dirigenziali, con la scelta dei collaboratori esterni. Il sindaco convoca e presiede la giunta (art. 36, l. n. 142/1990) nonché il consiglio comunale quando non è previsto un presidente; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti e all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al comune.

Le disposizioni normative che disciplinano la figura e le funzioni del sindaco sono state inserite nel d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, t.u.e.l.), che raccoglie e riordina tutta la precedente normativa del settore (art. 50-70).

Al sindaco inoltre compete coordinare e riorganizzare nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (su cui v. Commercio. Diritto amministrativo), nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge (art. 50, co. 4, t.u.e.l.).

Nella sua doppia veste giuridica di capo dell’ente locale e di ufficiale di governo, il sindaco è anche titolare di varie funzioni ‘statali’, che esercita nei limiti territoriali del proprio comune (Decentramento amministrativo). Ma se, come organo del comune, il sindaco gode di ampia autonomia nei confronti dello Stato (art. 5 Cost.), come ufficiale di governo dipende invece gerarchicamente dal prefetto e, attraverso questi, dal ministero dell’Interno. Ai sensi dell’art. 54, del d.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall’art. 6, co. 1, del d.l. n. 92/2008, convertito in l. n. 125/2008), il sindaco sovrintende all’emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

Il sindaco concorre inoltre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal ministero dell’Interno. Sempre come ufficiale di governo, il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

È stato inoltre ampliato il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti; mentre in passato (art. 38, l. n. 142/1990), infatti, potevano essere adottate soltanto in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, ora possono essere adottate in tutti i casi in cui è necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, previa comunicazione al prefetto per la predisposizioni degli strumenti necessari alla loro attuazione. In particolari casi di emergenza (per es. inquinamento atmosferico o motivi di sicurezza urbana) il sindaco può modificare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. In caso di inottemperanza il sindaco può provvedere d’ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale, per i reati in cui siano eventualmente incorsi. Previa comunicazione al prefetto, può inoltre delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale.

Con decreto ministeriale adottato il 5 settembre 2008, sono stati attribuiti al sindaco poteri per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano e di isolamento che favoriscono l’insorgenza di fenomeni criminosi. Il sindaco può intervenire anche in caso di occupazione abusiva di immobili tali da favorire ipotesi di degrado, nelle situazioni in cui si verifichino comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, l’impedimento della fruibilità di questo, o, ancora, nelle situazioni che comportino intralcio alla viabilità pubblica o alterazione del decoro urbano.