RICORSI AVVERSO VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S.

 

 

Ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art. 203 Codice della strada

A seguito di una violazione delle norme del Codice della Strada viene redatto il verbale di accertamento e/o contestazione che deve essere notificato immediatamente ovvero nei termini previsti dall'art. 201C.d.S. sia al trasgressore che all'eventuale obbligato in solido (uno dei soggetti indicati all'art. 196C.d.S., generalmente il proprietario del veicolo se diverso dal conducente). 
Il trasgressore e/o l'obbligato in solido può scegliere: 
a) di pagare, se indicato, l'importo della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 C.d.S., con l'aggiunta delle spese di accertamento e notifica del verbale, se vi sono, nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale; 
b) di richiedere la rateizzazione dell'importo, nel termine di 30 giorni dalla contestazione/notificazione, qualora la sanzione in misura ridotta superi euro 200,00 e vi siano i presupposti normativi e di fatto indicati dall'art. 202 bis del Codice della strada; 
c) di proporre ricorso al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 e ss. del Codice della strada, nel termine di giorni 60 dalla contestazione/notificazione del verbale; 
d) di proporre ricorso al Giudice di Pace  competente per il luogo della commessa violazione, ai sensi dell'art. 204bis codice della strada e dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, nel termine di giorni 30 dalla contestazione/notificazione del verbale. 
Per completezza si precisa che ci sono, poi, alcuni verbali per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta  per i quali è necessario aspettare che la Prefettura stabilisca, con propria ordinanza ingiunzione, la sanzione pecuniaria principale ed applichi, se vi sono, le sanzioni accessorie previste dal Codice; tale provvedimento deve essere adottato e notificato nel termine prescrizionale quinquennale. 
Il ricorso  da proporre al Prefetto della Provincia della commessa violazione è un documento da redigere in forma scritta ed in carta libera con il quale il trasgressore (conducente) e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto. Esso va consegnato/trasmesso all'Organo accertatore (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia locale, etc.) ovvero direttamente al Prefetto, con raccomandata A/R. 
Il ricorso può essere esperito anche solo nei confronti del verbale di applicazione di una sanzione accessoria quale, ad esempio, il verbale di fermo amministrativo (ex art. 214 C.d.S.). 
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alla documentazione allegata allo stesso. 
Il ricorso può essere: 
• inammissibile; 
• rigettato (non accolto); 
• accolto. 
Alcuni aspetti pratici da considerare: 
a) se si paga la sanzione in misura ridotta, non è possibile proporre ricorso al Prefetto; 
b) il ricorso al Prefetto è un rimedio giustiziale alternativo rispetto al ricorso al Giudice di Pace. 

Ricorso al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204 Codice della strada

Il cittadino che ritiene che il verbale di contestazione di una violazione delle norme del codice della strada sia nulla e/o annullabile può impugnare tale atto proponendo, in alternativa al ricorso al Prefetto, opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. La disciplina di tale ricorso è prevista dall'art. 204 bis C.d.S. e dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione immediata della violazione ovvero dalla notificazione del verbale, se residente in Italia, ovvero entro 60 giorni se residente all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (ai fini dell'irricevibilità del ricorso fa fede la data del timbro postale). Il ricorso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso amministrativo ai sensi dell'art.203 D. L.vo 30/4/1992, n. 285, o se è stata pagata la sanzione in misura ridotta o se trattasi di verbali non conciliabili per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta (vedasi verbali "non conciliabili" e non impugnabili). L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. Nel giudizio di I° grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

Verbali "non conciliabili" e non impugnabili 

Non tutti i verbali redatti in caso di violazioni di disposizioni del Codice della strada consentono al trasgressore/obbligato in solido di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria nel termine breve di 60 giorni dalla contestazione/notificazione.

Questi verbali non costituiscono titolo esecutivo, pertanto non possono essere impugnati, ma occorre attendere l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura competente. Solo avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso al Giudice di Pace.

In questi casi, il verbale viene trasmesso al Prefetto competente con riferimento al luogo della violazione, il quale adotterà un provvedimento amministrativo (cd. Ordinanza ingiunzione) con la quale determinerà l'importo della sanzione amministrativa entro il limite massimo previsto dalla disposizione violata e dispone l'eventuale sanzione accessoria da comminare (es. confisca). La sanzione pecuniaria è stabilità, ai sensi dell'art. 195 C.d.S., tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. 

Di seguito si indicano le principali ipotesi in cui, attesa una certa violazione al C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta (ai sensi del combinato disposto dell'art. 202 e dell'art. 210 C.d.S.):

in caso di destinazione di vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza (art. 70, comma 4, C.d.S.);

per aver adibito un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza la prescritta licenza (art.86, comma 2, C.d.S.); 

in caso di circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93, comma 7, C.d.S.);

in caso di fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) (art. 97, comma 5, C.d.S.) oppure in caso di circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97, comma 7, C.d.S.);

per la circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa o con targa non propria, in caso di reiterazione nel biennio (art. 97, commi 8 - 9, C.d.S.); 

per la circolazione con veicolo sprovvisto di targa o con targa non propria o contraffatta, in caso di reiterazione nel biennio (es. art. 100, comma 12, C.d.S.; art. 113, comma 5, C.d.S.; art. 114, comma 7,C.d.S.); 

per guida di macchine agricole o operatrici senza patente o con patente revocata, nel caso di reiterazione nel biennio (art. 124, comma 4, C.d.S.)

per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose (es. art. 168 C.d.S. in caso si reiterazione);

in caso di inversione del senso di marcia in autostrada ovvero allorquando si percorra la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito (art. 176, comma 19, C.d.S.);

quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi (art. 192 C.d.S.);

in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, C.d.S.);

per guida con patente ritirata o sospesa (art. 216, comma 6, C.d.S. e art. 218, comma 6, C.d.S.).